top of page

Asset Scuola mette al centro l'associato, pertanto il nostro sito non ha proclami pubblicitari di nessun tipo! ad ogni Associato, viene dedicato il proprio tempo,  diamo senso alle persone non hai numeri.

                                                                                                  Congedo parentale
 

Il congedo parentale o maternità facoltativa (sebbene riguardi anche i padri) è un periodo di astensione volontaria dal lavoro che spetta ai genitori con figli fino a 12 anni di età.

Il congedo parentale (o maternità facoltativa) è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, dedicato alle madri e ai padri. Si tratta dunque di un periodo che si aggiunge a quelli di maternità e paternità obbligatoria.

Si tratta di un beneficio spettante ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e si interrompe automaticamente se si perde il lavoro all’inizio o durante il periodo di congedo.

Il congedo non spetta invece a:

  • disoccupati o sospesi; lavoratori domestici; lavoratori a domicilio.

Il periodo di congedo varia a seconda che venga fruito soltanto dalla madre, soltanto dal padre oppure da entrambi i genitori contemporaneamente o in alternanza.

  • il diritto all’astensione può essere esercitato nei primi 12 anni di età del bambino;

  • la madre ha diritto a un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;

  • il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;

  • se ne fruiscono entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 10 mesi;

  • se il padre prende un congedo di almeno 3 mesi, il periodo di astensione combinato concesso ai genitori sale a 11 mesi;

  • il genitore solo (ad esempio in caso di morte dell’altro genitore, affidamento esclusivo, ecc.) può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi;

  • i genitori adottivi o affidatari possono prendere il congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, a prescindere dall’età del bambino, ma non oltre i 18 anni di età del figlio.

Come detto, il congedo può essere preso anche in maniera frazionata, dunque per intervalli di:

  • mesi;

  • settimane;

  • giorni;

  • ore (ma mai oltre le 4 ore se si lavora a tempo pieno, altrimenti occorre astenersi per il giorno intero).

La retribuzione corrisposta durante i periodi di congedo parentale è legata all’età del figlio per cui questi periodi vengono richiesti.

Nel dettaglio:

  • fino a 6 anni di età spetta il 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo;

  • da 6 a 8 anni spetta il 30% solo nel caso in cui il lavoratore versi in forte disagio economico e che questo sia documentato, altrimenti il congedo si considera non retribuito;

  • da 8 a 12 anni non è prevista alcuna retribuzione, ma il solo mantenimento del posto di lavoro.

La retribuzione viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro, che la anticipa per poi recuperare gli importi in fase di pagamento di tasse e contributi.

La domanda per i periodi di congedo deve essere fatta telematicamente e ci sono tre opzioni per inoltrarla all’INPS:

  • direttamente online sul portale dell’INPS accedendo all’area riservata tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

  • al telefono chiamando il contact center INPS, al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da rete mobile a pagamento in base alle tariffe del proprio gestore telefonico;

  • tramite CAF, patronati o intermediari abilitati. Nel caso del congedo parentale a ore, le modalità di domanda sono identiche ma occorre fare attenzione al modulo da compilare, che è diverso rispetto a quello per le richieste di periodi più lunghi.

 

 (commercialista revisore dei conti)

Dott. Giuseppe Barberio

WhatsApp Image 2021-08-04 at 13.27.49.jpeg
bottom of page